Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5090 del 14 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (art. 34 c.p.p.) deve affermarsi che nessun giudice può in alcun caso concorrere nella decisione di un qualsiasi grado o fase del processo se in precedenza abbia concorso a prendere decisioni rilevanti, anche soltanto in tema di libertà personale, nel corso dello stesso procedimento. Restano, quindi, escluse tutte le ipotesi nelle quali il giudice, per dovere del proprio ufficio o per altri motivi, conosca fatti che, in altri procedimenti o anche fuori di essi, oggettivamente o soggettivamente, siano rilevanti per la decisione sui reati contestati all'imputato. Pertanto, il fatto che il presidente di un collegio abbia partecipato alla stesura di un provvedimento che, successivamente, viene depositato come prova a carico, non può costituire causa di incompatibilità nello stesso modo in cui non è incompatibile il giudice che abbia partecipato alla decisione di una questione successoria o fallimentare nel caso in cui debba giudicare su reati di bancarotta o di circonvenzione di incapace trovandosi tra le carte depositate il provvedimento al quale ha concorso, che, in quella sede, viene utilizzato come uno dei tanti documenti del fascicolo processuale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.