(massima n. 1)
Il recesso del concedente da un contratto di comodato o di precario di beni comuni č atto di amministrazione ordinaria, in quanto č una modalitā di indiretto godimento della cosa comune, e, quindi, puō essere esercitato anche da un comproprietario, a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza, la cui determinazione, vincolando la minoranza, esclude la legittimazione ad agire del comproprietario.