Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 995 del 19 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi indicati dagli artt. 139 e seguenti c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti, i quali danno affidamento, nella previsione della norma, che l'atto sarą portato a conoscenza del destinatario, spetta, in caso di contestazione, al notificante.

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