Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23587 del 3 novembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Il potere del giudice, di cui all'art. 291 c.p.c., di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'atto introduttivo è limitato all'atto introduttivo del grado di giudizio che si svolge davanti a quel giudice, e non si estende anche all'atto introduttivo dei gradi pregressi; il vizio di nullità della notificazione di quest'ultimo, che si trasmette alla sentenza, ricade infatti nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione.

(massima n. 2)

In tema di notificazioni, l'ignoranza cui fa riferimento l'art. 139, sesto comma, c.p.c. nel regolare l'ipotesi in cui «non è noto» il comune di residenza non è l'ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì un'ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che residua nonostante l'effettuazione delle ricerche della relativa informazione esperibili secondo l'ordinaria diligenza, le quali devono precedere, e non seguire, la notificazione stessa.

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