Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5706 del 10 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della validità della notificazione effettuata a persona diversa dal destinatario in uno dei luoghi in cui lo stesso può essere ricercato, non è richiesta l'attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica del mancato rinvenimento in loco del destinatario stesso, poiché ciò non è richiesto dall'art. 148 c.p.c., che solo nell'ipotesi di mancata consegna richiede la menzione delle ricerche effettuate, mentre, a norma dell'art. 139, solo in caso di notifica a mani del portiere è richiesta l'indicazione della ricerca delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario. (Fattispecie relativa a notificazione di sentenza e a consegna della stessa a mani di un impiegato dell'Inps in una sede comune ad un ufficio legale dell'ente stesso, senza menzione delle vane ricerche del procuratore destinatario della notifica stessa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.