Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24536 del 20 novembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; poiché, peraltro a tal fine non č necessario l'uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l'attestazione - come nella specie - "domiciliatario e familiari al momento assenti".

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