Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7329 del 5 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione, agli effetti della disposizione di cui all'art. 139 c.p.c., il termine «ufficio» comprende il luogo in cui il destinatario svolga in modo continuativo attivitą lavorativa o presti, comunque, servizio, anche se trattasi di attivitą di servizio di carattere volontario, configurabili come mansioni onorarie in favore di uno Stato (nella specie, console onorario), senza che, a tale riguardo, assumano rilievo la natura di pubblico impiego e la stabilitą o non del relativo rapporto. Egualmente in senso ampio deve essere intesa l'espressione «addetto all'ufficio» contenuta nella richiamata disposizione, la quale trova il suo fondamento nella presunzione che, data l'esistenza di una relazione immediata ed obiettiva tra la persona «addetta» ed il luogo in cui la consegna dell'atto deve essere eseguita, il consegnatario (nella specie, impiegata del consolato) provvederą ad effettuarne la consegna stessa al destinatario.

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