Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1592 del 12 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le notificazioni di atti ad un avvocato, dipendente da un ente pubblico, che operi presso un ufficio legale ubicato all'interno di una sede dell'ente stesso, può avere luogo, in caso di assenza del notificando, a mani di qualsiasi persona inserita nell'ufficio nel suo complesso, di cui fa parte come struttura burocratica specializzata anche l'ufficio legale, secondo quanto previsto dall'art. 139, secondo comma, c.p.c.

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