Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16164 del 28 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa.

(massima n. 2)

La qualifica di “coadiuvante” attribuita nella relata di notifica alla persona consegnataria dell'atto va ritenuta espressione equivalente a quella di “addetta alla casa”, con la quale l'art. 139, secondo comma, c.p.c. fa riferimento a peculiari rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, fra consegnatario e destinatario dell'atto, che facciano presumere, indipendentemente dall'espressione letterale utilizzata nella relata, che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notifica.

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