Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 24502 del 30 ottobre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La validitą della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso l'ufficio del destinatario, richiede che la copia dell'atto da notificare sia consegnata dall'ufficiale giudiziario a persona addetta all'ufficio o che comunque dichiari di essere tale, ovvero di essere abilitata o incaricata a ritirare l'atto. Ne consegue che č valida la notificazione di una sentenza al procuratore domiciliatario mediante consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella qualitą - risultante testualmente dalla relata di notificazione - di "persona addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione", anche se iscritto al registro dei praticanti avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore domiciliatario. Spetta, infatti, al destinatario della notificazione dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la casualitą della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore destinatario della notificazione.

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