Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16941 del 11 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimità della notifica presso l'abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l'ultima residenza anagrafica.

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