Cassazione civile Sez. II sentenza n. 538 del 8 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di ius superveniens dopo la deliberazione della sentenza ma prima della sua pubblicazione, solo l'originario collegio deliberante, riconvocato dal suo presidente, può provvedere ad una nuova deliberazione che tenga conto della normativa sopravvenuta; ne consegue che, ove l'originario collegio non possa più riconvocarsi per il venir meno di uno o più degli originari componenti (nella specie, per trasferimento ad altro ufficio giudiziario), è da escludersi la possibilità di una nuova deliberazione ed è altresì da escludere che, in siffatta situazione, il presidente titolare della sezione possa rimettere sul ruolo il processo, essendo egli estraneo al collegio deliberante al quale, in via esclusiva, è riservata la valutazione dell'incidenza della normativa sopravvenuta sulla decisione già adottata; un provvedimento in tal senso da parte del presidente di sezione va pertanto disapplicato, attesane l'illegittimità e la natura oggettivamente amministrativa, con la conseguenza che, pur non essendo ancora intervenuta la pubblicazione della sentenza, l'originaria deliberazione diviene irretrattabile, e, come tale, insensibile alla normativa sopravvenuta.

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