Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10095 del 19 novembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

È affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il provvedimento collegiale che, pur avendo carattere sostanziale di sentenza, sia stato emesso nella forma del decreto (nella specie, ordinanza di rigetto dell'istanza di annullamento del concordato fallimentare, emessa in luogo della sentenza prevista dall'art. 138, terzo comma, l. fall.) e non rechi, proprio perché emesso sull'erroneo presupposto della sua natura di decreto, oltre alla sottoscrizione del presidente del collegio, anche quella del giudice estensore, così violando la regola di cui all'art. 132 c.p.c.

(massima n. 2)

Il decreto con cui il tribunale rigetti l'istanza del creditore tendente alla risoluzione del concordato fallimentare (o di quello preventivo) non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento che non decide in via definitiva e diretta su un diritto soggettivo del creditore, il quale, oltre a beneficiare dell'eventuale modifica o revoca del decreto, ha la possibilità di riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero di formulare autonome domande di condanna nei confronti del fallito tornato in bonis, del garante del concordato o dell'assuntore dello stesso.

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