Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1028 del 4 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice anziano del collegio con la menzione da parte del medesimo dell'impedimento «cagionato da motivi di salute» del presidente estensore è rituale ai sensi dell'art. 132 c.p.c. (così come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977, n. 532 al fine di abbreviare i tempi necessari alla pubblicazione della decisione e di mitigare l'incidenza del principio della nullità insanabile della sentenza per mancata sottoscrizione), poiché la legge, se attribuisce al giudice anziano di valutare la natura e l'entità dell'impedimento, non richiede una più specifica indicazione dell'impedimento in occasione della sottoscrizione della sentenza, né attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere di sindacato sulla funzione certificatrice del giudice anziano.

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