(massima n. 1)
L'art. 132, secondo comma, c.p.c. disciplina solo l'ipotesi di morte o altro impedimento del presidente del collegio, o del giudice estensore, a sottoscrivere la sentenza e non riguarda il caso in cui eventi siffatti si verifichino dopo la sottoscrizione. Pertanto, una volta che la sentenza sia stata regolarmente sottoscritta dal presidente, a nulla rileva il decesso del presidente stesso anteriormente alla data della sua pubblicazione, atteso anche che la consegna materiale del documento debitamente sottoscritto al cancelliere per la pubblicazione certamente non postula l'esistenza in vita del presidente.