Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12114 del 2 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di un'espressa comminatoria non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato in forma autografa dall'estensore, di sua difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti; qualora invece il provvedimento non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressoché incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poiché, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all'esatta comprensione del testo, è integrata l'ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perché una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni — costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati —, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall'art. 360, n. 4, c.p.c.

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