Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24542 del 20 novembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non č tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.

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