Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4015 del 27 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti e l'inadeguata esposizione dello svolgimento del processo di per sé non costituiscono motivo di nullitą della sentenza, se le omissioni e le carenze espositive non hanno inciso in concreto sul processo decisionale del giudice, determinando una mancata pronunzia sulle domande o eccezioni proposte dalle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.

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