Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9157 del 15 settembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La portata e il valore della pronuncia giurisdizionale vanno individuati tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali incidono sul momento precettivo della pronuncia e devono considerarsi parte integrante del dispositivo, in quanto rivelatrici d'effettiva volontą del giudice. (Nella specie, il giudice del rinvio aveva nel dispositivo confermato l'originaria pronuncia di merito, che aveva riconosciuto l'obbligo di una societą immobiliare di rispettare gli impegni assunti nei confronti di tutti i prenotatari di appartamenti, mentre in motivazione tale obbligo era stato escluso nei confronti di alcuni di essi. In applicazione del suesposto principio, la Suprema Corte ha ritenuto di poter superare in via interpretativa il dedotto vizio di contraddittorietą tra motivazione e dispositivo).

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