Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1391 del 18 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La copia fotostatica o fotografica di un documento (nella specie: di assegni bancari) ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale č prodotta. La volontā di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioč da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticitā del documento.

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