Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2157 del 14 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende di per sé veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile; indipendentemente dalla formula assolutoria, infatti, non viene meno, in capo al giudice civile, il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, poiché il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe nei soli casi stabiliti dalla legge.

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