Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3253 del 6 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 28 c.p.p. vi č conflitto negativo di competenza quando, in qualsiasi stato e grado del processo, due o pių giudici ordinari ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. L'uso del termine Ģprocessoģ dimostra che, per potersi parlare correttamente di conflitto, č necessario, anzitutto, che il rapporto processuale tipico si sia giā costituito e che le parti risultino, quindi individuate, in guisa che, svolgendosi il procedimento di risoluzione nelle forme disciplinate dall'art. 127 c.p.p., esse possano essere messe in condizione di interloquire con l'eventuale presentazione di memorie. Inoltre, l'individuazione delle parti, e specialmente della persona o delle persone cui č mosso l'addebito č un elemento essenziale anche ai fini del giudizio sull'identitā del fatto che viene portato a conoscenza dei diversi giudici, fatto che, nell'accezione del legislatore, non si esaurisce nell'evento, ma comprende altre due componenti fondamentali, la condotta e il nesso di causalitā, le quali sono suscettibili di variazione proprio in rapporto ai singoli soggetti cui sono riferibili. Ne consegue che, in mancanza dell'individuazione di una persona alla quale ascrivere il fatto di reato, non č configurabile alcuna ipotesi di conflitto. (Nella specie, il P.M. presso il tribunale, informato del crollo del muro di cinta di un cimitero e di lesioni riportate da un passante, all'esito delle indagini ritenute opportune, aveva chiesto al Gip l'archiviazione in ordine all'ipotesi delittuosa di disastro colposo e la trasmissione degli atti al P.M. presso la pretura circondariale per l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato di cui agli artt. 590 e 582 c.p.; a seguito di provvedimento, emesso in conformitā dal Gip presso il tribunale, il P.M. presso la pretura aveva sollecitato il corrispondente Gip a sollevare conflitto di competenza nei confronti del primo giudice, sull'assunto che nei fatti fosse da ravvisare l'ipotesi di reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p.p., e il Gip aveva disposto in conformitā).

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