Cassazione penale Sez. I sentenza n. 131 del 14 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La denuncia di conflitto è inammissibile quando uno dei due giudici in potenziale conflitto la elevi non già per un diverso apprezzamento di un medesimo fatto, ma sulla base di nuovi elementi tratti da successive acquisizioni probatorie, rimaste estranee alla valutazione dell'altro giudice il quale, in ipotesi, presane visione, può anche riconoscere la propria competenza. Tra le acquisizioni probatorie rientra la perizia che è un mezzo di prova, tanto che l'art. 402 c.p.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399) nel prevedere i casi di riapertura dell'istruzione espressamente annovera al terzo comma, fra le «nuove prove» anche «i nuovi accertamenti tecnici» e tale natura di fonte di prova la perizia conserva anche nel nuovo c.p.p. come risulta evidente dall'art. 220 e segg. e dall'art. 434, stante anche la sua collocazione nel libro terzo titolato «Prove» e nel titolo secondo «Mezzi di prova».

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