Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1225 del 19 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione dei crediti commerciali, qualora il rapporto si articoli in una Convenzione-quadro, la quale preveda, in relazione ad ogni nuova esposizione creditoria dell'assicurato verso terzi, una comunicazione dell'assicurato medesimo ed un'accettazione dell'assunzione del relativo rischio da parte dell'assicuratore, si configura una pluralità di contratti assicurativi, per ciascuna operazione commerciale, senza che rilevi che la suddetta comunicazione sia obbligatoria e che il premio per l'assicurazione del singolo credito vada commisurato all'ammontare complessivo di tutte le operazioni. Ne consegue che l'inadempimento dell'assicurato, in ordine al corrispettivo dovuto per la copertura di un credito, non può implicare, in difetto di specifico fatto, la liberazione o la sospensione degli impegni di garanzia dell'assicuratore inerente agli altri crediti.

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