Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2483 del 21 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia fallimentare, nell'ipotesi di cassazione della pronunzia d'inammissibilitą del reclamo (assunta dal giudice di merito per ritenuta decorrenza del termine utile ai fini della relativa proposizione) avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice del rinvio deve procedere all'esame del merito del reclamo medesimo, non incontrando al riguardo, anche sotto il profilo dei nova insorti in conseguenza di detta cassazione, preclusioni derivanti da precedenti statuizioni, non ponendosi nel caso, in relazione ai limiti propri del giudizio di rinvio, un problema di intangibilitą degli effetti della sentenza di cassazione.

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