Cassazione civile Sez. I sentenza n. 26934 del 15 dicembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato — sul presupposto della inoperativitą della «presunzione muciana» di cui all'art. 70 legge fall. sia alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi sia con riguardo a quelle caratterizzate dal regime di separazione dei beni — ordini al curatore di astenersi, in relazione ai beni immobili di esclusiva proprietą del coniuge del fallito, da qualsiasi attivitą di ricognizione finalizzata al loro trasferimento all'assuntore del concordato fallimentare, č privo di carattere decisorio, contenendo istruzioni riguardanti l'attivitą amministrativa del curatore fallimentare, come tali inidonee a determinare effetti giuridici pregiudizievoli per l'assuntore. Ne deriva che avverso il provvedimento del tribunale fallimentare recante reiezione del reclamo avverso il menzionato provvedimento del giudice delegato, non č proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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