Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10528 del 19 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare — sul presupposto che, in caso di avvicendamento di pił curatori in corso di procedura, il compenso finale di quello che sia stato sostituito va liquidato soltanto a chiusura del fallimento, onde adeguare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato — revochi il decreto di liquidazione del compenso precedentemente emanato in favore del curatore poi sostituito non č impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mancandone i (necessari) presupposti della decisorietą e della definitivitą.

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