Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3759 del 15 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento del tribunale fallimentare confermativo del decreto del giudice delegato emesso in funzione del potere amministrativo di direzione e di vigilanza sull'attivitā del curatore, ancorché incidente di riflesso su diritti soggettivi delle parti che hanno rapporto con il fallimento, ha natura ordinatoria e non č suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mentre le pretese vantate dalle parti stesse nei confronti del fallimento ed in ordine a tali rapporti possono trovare tutela con gli strumenti ed i mezzi che l'ordinamento appresta in sede contenziosa contro l'attivitā negoziale, ove illegittima e lesiva dei diritti dei terzi, compiuta dal curatore quale organo dell'amministrazione fallimentare.

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