Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10936 del 2 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio generale posto dall'art. 23, ultimo comma, della L. fall., secondo cui i provvedimenti del tribunale nell'ambito della giurisdizione fallimentare non sono reclamabili davanti alla Corte d'appello (se non nei casi previsti dalla stessa legge), si applica anche nel caso in cui il tribunale (legittimamente operando il suo potere di surroga) provveda direttamente su una questione la cui decisione è demandata al giudice delegato (nella specie, disponendo la vendita di tutti i beni mobili del fallito). Sicché, avverso un tale provvedimento non è ammesso reclamo alla Corte d'appello, bensì esclusivamente ricorso per cassazione, inteso a far valere i vizi del provvedimento stesso, compresa l'incompetenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.