Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12969 del 13 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il nuovo testo dell'art. 111 Cost., novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, non impone alcuna interpretazione correttiva della disciplina del reclamo fallimentare tale da richiedere, in nome del principio di imparzialitą del giudice posto a garanzia del giusto processo, l'esclusione della partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere del reclamo stesso.

(massima n. 2)

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il verificarsi, prima della emissione del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, delle condizioni previste dall'art. 118, primo comma, numero 2, legge fall. per la chiusura del fallimento, non priva il giudice delegato del potere dovere di emettere detto decreto, giacché (salvo il potere di sospensione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, legge fall., ma solo in caso di avvenuta aggiudicazione ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto) una volta che l'aggiudicatario abbia versato il prezzo, per esso si consolida il diritto al trasferimento coattivo, secondo un principio ricavabile dall'art. 632, secondo comma, c.p.c., applicabile alla vendita fallimentare in virtł del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile dettato dall'art. 105 legge fall.

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