Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13212 del 10 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reclamo ai sensi dell'art. 25 legge fall. avverso i provvedimenti del giudice delegato, la fissazione dell'udienza collegiale da parte di quest'ultimo non determina alcuna nullitą, poiché manca un'espressa previsione, sia nella legge fallimentare, sia nelle disposizioni processuali relative ai procedimenti in camera di consiglio, in ordine alle modalitą di costituzione del contraddittorio, e posto che rileva č che il procedimento si sia svolto nel contraddittorio delle parti.

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