Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4741 del 27 dicembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (Internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa.

(massima n. 2)

Il reato di diffamazione è configurabile anche quando la condotta dell'agente consista nella immissione di scritti o immagini lesivi dell'altrui reputazione nel sistema “internet”, sussistendo, anzi, in tal caso, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma terzo, c.p. In detta ipotesi, qualora l'immissione sia avvenuta all'estero, trova applicazione, ai fini della perseguibilità del reato in Italia, la regola dettata dall'art. 6, comma secondo, c.p., dovendosi intendere come “evento” del reato la percezione del messaggio diffamatorio nel territorio nazionale da parte di una indistinta generalità di soggetti abilitati ad accedere al sistema “internet”, nulla rilevando che tra costoro vi sia o possa esservi lo stesso soggetto diffamato.

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