Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 193 del 16 febbraio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola stabilita dall'art. 138, primo comma, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, in quanto a norma dell'art. 170, primo comma, c.p.c. il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, è l'unico destinatario di tutte le modificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento.

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