Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8874 del 18 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullitą dell'atto, ma una mera irregolaritą, ai sensi dell'art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullitą degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualitą di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchč non sottoscritte.

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