(massima n. 1)
La parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice che non conosca detta lingua disporre d'ufficio tale traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi (il cui valore probatorio ex adverso contestato) e tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione.