Cassazione civile Sez. III sentenza n. 875 del 8 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto illecito istantaneo si distingue dall'atto illecito permanente — con le relative conseguenze in ordine alla decorrenza della prescrizione — perché nel primo la condotta dell'agente si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale momento e continua a cagionare danno per tutto il corso della sua durata. Ne deriva che la presentazione d'un'istanza di fallimento non fondata integra un illecito istantaneo per il cui diritto al risarcimento dei danni cagionati dalla revoca di credito bancario conseguente alla diffusione della notizia della presentazione dell'istanza, la prescrizione decorre non dal momento del manifestarsi dell'ultimo di tali eventi di danno, ma del primo di essi, che completa la fattispecie ex art. 2043 c.c. e di cui i successivi costituiscono solo uno sviluppo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.