Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4096 del 21 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

La responsabilitā del creditore istante per il fallimento del proprio debitore per i danni derivati dalla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, dell'istituto della responsabilitā aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.; la relativa liquidazione del danno postula che la parte istante abbia assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.

(massima n. 2)

Nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, legge fall., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte cost. n. 46 del 1975 e poi dell'art. 147 del T.U. n. 115 del 2002, le spese della procedura e il compenso del curatore possono gravare sul creditore che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. A tal fine non č necessario che il creditore sia condannato al risarcimento dei danni derivati dalla sua condotta abusiva ma č sufficiente l'accertamento del relativo titolo di responsabilitā.

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