Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11559 del 4 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vizio di extrapetizione in cui sia incorso il giudice determina una nullità relativa della decisione non rilevabile d'ufficio, e perciò per poter essere corretto dal giudice del gravame deve formare oggetto di specifico motivo di impugnazione, altrimenti questo giudice incorre anch'esso nell'errore di ultrapetizione.

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