Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7783 del 8 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Fermo il rispetto delle allegazioni di fatto prospettate dalla parte, una volta che questa abbia dedotto il fatto asseritamente invalidante, spetta al giudice ricondurlo alla categoria della nullitą ovvero dell'annullabilitą, con la conseguenza che, permanendo immutata la situazione di fatto, la circostanza che il giudice qualifichi nullitą la situazione che la parte abbia prospettato in termini di annullabilitą, non concreta il vizio di ultrapetizione.

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