Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15397 del 28 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danneggiato da un sinistro stradale che intenda invocare la responsabilitą ultramassimale dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile incorso in c.d. "mala gestio" impropria non ha l'onere di formulare la relativa domanda in modo espresso, potendosi la stessa ritenere necessariamente ricompresa nella richiesta di condanna dell'assicuratore stesso all'integrale risarcimento del danno; al contrario, l'assicurato, il quale intenda invocare la responsabilitą ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a., per c.d. "mala gestio" propria, ha l'onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda.

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