Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2262 del 2 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte e senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, dato che la mera turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso č implicita l'istanza di manutenzione dello stesso.

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