Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11157 del 13 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Per causa petendi idonea ad identificare la domanda della parte, non debbono intendersi già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta. È infatti compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa; sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche

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