Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11639 del 22 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata — ed era compresa nel thema decidendum tale statuizione, ancorché erronea non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea; la sentenza non può pertanto essere annullata per ultrapetizione se preliminarmente non si annulli quella parte di essa in cui si sono spiegate le ragioni che hanno indotto alla trattazione della questione. In tal caso, l'errore del giudice non si configura come error in procedendo ma attiene esclusivamente al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all'art. 350 n. 5 c.p.c., giacché la ricostruzione del contenuto di tali atti è compito istituzionale del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il vizio di ultrapetizione in una decisione della Corte territoriale, relativa alla impugnativa di un licenziamento a seguito di procedura di riduzione di personale, in relazione alla trasformazione di un semplice inciso contenuto nel ricorso introduttivo — le cui censure si incentravano in realtà sulla fonte dei criteri derogatori dei requisiti di legge per il licenziamento — in un ulteriore motivo di impugnazione del licenziamento, avente riguardo all'utilizzo di criteri differenti a seconda delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale sicché i «criteri differenti» erano divenuti l'asse portante della decisione censurata.)

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