Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8225 del 29 aprile 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontā della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, č sindacabile in sede di legittimitā soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero č insufficientemente o illogicamente motivato.

(massima n. 2)

Per la proposizione di un'eccezione sostanziale non si richiede che la parte impieghi formule sacramentali, ma č sufficiente qualsiasi deduzione, anche implicita, che la riveli, come ad esempio l'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio che sia volto a contrastare la domanda avversaria. Incorre pertanto in error in procedendo il giudice di merito che, di fronte a una richiesta di prova, da parte del convenuto in revindica, volta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso, e quindi astrattamente idonea a paralizzare la pretesa di controparte, ometta di esaminare l'eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, di conseguenza, se il mezzo istruttorio č ammissibile e rilevante (principio affermato in relazione ad eccezione riconvenzionale proposta in appello in procedimento instaurato anteriormente alla novella introdotta con legge n. 353/1990).

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