Cassazione civile Sez. II sentenza n. 78 del 10 gennaio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nel caso in cui una parte dell'edificio condominiale necessaria all'uso comune si appartenga in proprietā esclusiva ad uno soltanto dei condomini, questi č tenuto, nell'esercizio delle sue facoltā di godimento, a rispettare la destinazione obiettiva della suddetta parte all'utilitā generale dell'intero condominio. Per cui, financo al condomino che sia proprietario esclusivo dell'intero cortile sul quale prospettano gli appartamenti dello stabile, č vietato di eseguirvi costruzioni o manufatti che impediscano o limitino l'esercizio del diritto, spettante ex lege agli altri condomini, di trarre dallo stesso cortile la luce e l'aria necessarie ai loro rispettivi appartamenti.

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