Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27648 del 20 dicembre 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

Non viola il disposto dell'art. 112 c.p.c. la qualificazione, da parte del giudice di merito, della domanda proposta dall'attore come di responsabilità precontrattuale, ancorché nella citazione il medesimo abbia chiesto il pagamento del compenso pattuito nel contratto poi non concluso, in quanto sussista la rappresentazione degli elementi in fatto, idonei a dimostrare la lesione della buona fede tenuta dalla parte istante nel corso della vicenda, e, quindi, la violazione dell'obbligo sancito dall'art. 1337 c.c., la cui fattispecie delinea quel particolare rapporto che, con le trattative, si instaura fra le parti.

(massima n. 2)

In tema di responsabilità precontrattuale, la parte che agisca in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede, ma non anche l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito, versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173 c.c..

(massima n. 3)

Alle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. - configurabile anche nei rapporti tra privato e P.A. che agisca "iure privatorum" - si applica l'art. 1223 c.c., con la conseguenza che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, purché in relazione immediata e diretta con la lesione dell'affidamento, e non del contratto, consistendo quindi il danno emergente nelle spese sostenute ed il lucro cessante nelle occasioni di lavoro mancate, mentre resta, in ogni caso, escluso quanto sarebbe stato dovuto in forza del contratto non concluso. Ne deriva che, per il professionista che svolga la sua attività in modo autonomo, il tempo dedicato, senza corrispettivo, all'esecuzione dell'opera intellettuale non costituisce, di per sé, un danno emergente risarcibile, in quanto esso è, al più, valutabile come danno non patrimoniale, che in tal caso non è suscettibile di risarcimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.