Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8128 del 28 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Una corretta interpretazione della domanda giudiziale postula non solo la sua analisi letterale, ma anche e soprattutto la sua valutazione contenutistico-sostanziale, avuto riguardo alle finalità perseguite dalla parte, ond'è che un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta ben può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente avanzata, ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento. Ne consegue che, qualora sia stata introdotta dall'attore un'azione per denuncia di nuova opera che (come nella specie) esprima anche l'intento di esercitare un'azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso di un bene immobile, la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi — e cioè di demolizione del manufatto o della parte di esso realizzata prima del provvedimento di sospensione, se intervenuto, — deve comunque considerarsi logicamente inclusa nell'originario petitum nonostante il ricorso introduttivo della fase cautelare contenesse la sola richiesta di sospensione dei lavori.

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