Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14751 del 26 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non č censurabile in sede di legittimitą quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del contenuto sostanziale, in relazione alle finalitą che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale il giudice del merito aveva interpretato la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado come diretta a conseguire il risarcimento dei soli danni all'immagine dell'azienda con sviamento della clientela in conseguenza della condotta molestatrice del convenuto proprietario del locale e denunziata anche con querela in sede penale, indicando puntualmente e analiticamente le ragioni in virtł delle quali era pervenuto a tale qualificazione).

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