Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18483 del 24 agosto 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti; l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integritą del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimitą anche d'ufficio.

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