Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 875 del 22 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la qualità di litisconsorte solo quando intervenga, o sia chiamato in causa, od eserciti la facoltà di impugnare la sentenza sfavorevole all'alienante, secondo le previsioni dell'art. 111, terzo e quarto comma, c.p.c.

(massima n. 2)

Le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti; ne deriva che una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 c.p.c., salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.

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